La TASI, Tributo per i Servizi Indivisibili,è stata istituita dalla Legge di Stabilità del 2014 per andare a coprire le spese dei comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, ovvero quei servizi usufruiti da tutti i residenti del comune e che quindi non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Rientrano nei servizi indivisibili l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, etc.
La TASI deve essere pagata sia dal proprietario che dal detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune tramite dei codici come ad esempio il codice tributo 3958. Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la TASI deve essere pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ogni comune ha la facoltà di stabilire le aliquote della TASI tenendo presente i costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno in corso. Il comune ha l’obbligo di definire l’aliquota per ogni tipologia di immobile e, per gli immobili che non sono abitati dal proprietario, quello di stabilire la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere versata dai conduttori.
A partire da quest’anno, grazie al cosiddetto decreto Salva-Italia, non si pagherà più la Tasi sull’abitazione principale, ovvero l’immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. La casa, per rientrare nel decreto, deve essere iscritta come un’unica unità immobiliare.
La Legge di Stabilità 2016 ha azzerato la tassa su 19,8 milioni di abitazioni principali, con la sola eccezione delle case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Esentate anche fino a un massimo di tre pertinenze, una per categoria catastale: C/2 (locali di sgombero, soffitta o cantina), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie e magazzini). Dove il singolo comune l’aveva introdotta, è stata abolita anche la Tasi pagata dall’inquilino che affitta una casa quale abitazione principale (sempre se non di lusso). Continueranno invece a versare il tributo gli studenti fuorisede o chi si trasferisce per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.
Abolita la TASI anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato, gli immobili degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio, le abitazioni date in comodato d’uso ai figli o ai genitori.