Il reato di mobbing in Italia non è disciplinato da nessuna legge specifica né in ambito civile né in quello penale. È possibile agire in caso di mobbing, e in base alla normativa prevista dal codice civile, ricorrendo a norme generiche come ad esempio quella riguardante la responsabilità che fa capo al datore di lavoro e che tutela il lavoratore sotto il punto di vista psico-fisico.
In ambito penale, la giurisprudenza fa leva sulla legislazione relativa ad altri tipi di reato come ad esempio quello inerente ai reati di ingiuria, estorsione, abuso d’ufficio, diffamazione, lesioni personali fino ad arrivare al più grave di tutti ossia quello di violenza sessuale.
La casistica dei maltrattamenti in famiglia, sembra il tipo di reato più simile a quello del mobbing, poiché estende la punizione della pena a chiunque maltratti una persona non solo della famiglia, ma chiunque sia sotto l’autorità di qualcun altro.
Per essere considerato perseguibile penalmente, l’atto deve rappresentare un comportamento sistematico con caratteri simili alla discriminazione e persecuzione, caratteristiche che ne determinino uno stato di sofferenza sul luogo di lavoro.
Per sistematicità dell’atto, si intendono una serie di comportamenti che, se presi singolarmente non hanno un peso ai fini di reato, ma se sommati come ad esempio l’attribuzione di incarichi meno qualificanti, l’isolamento o lo scherno, danno origine a uno svilimento della personalità e dignità del lavoratore.
La Corte di Cassazione di Milano, ha inoltre individuato un altro requisito è il legame tra vittima e mobber che deve essere consuetudinario o costituire una relazione abituale.
Successivamente alla riforma del diritto del lavoro, che nel 2013 ha introdotto dei controlli a distanza e nuove norme di licenziamento, non sarà più semplice dimostrare il reato di mobbing tramite il demansionamento che sarà ben più difficile da dimostrare.
Vi lasciamo di seguito due link utili: